A norma dell'articolo 140 della legge n. 343/2015 sugli appalti pubblici e recante modifica di taluni atti, come modificata dalla legge n. 438/2015 (di seguito "legge sugli appalti pubblici"), l'ufficio per gli appalti pubblici ("l'Ufficio") è l'autorità pubblica centrale per gli appalti pubblici. Ai sensi dell'articolo 147 della legge sugli appalti pubblici, che disciplina il mandato dell'Ufficio, tra l'altro l'Ufficio svolge un'amministrazione statale nel settore degli appalti pubblici e della supervisione degli appalti pubblici. A norma dell'articolo 147, paragrafo 1, della legge sugli appalti pubblici, l'Ufficio vigila sul rispetto degli obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore o della persona ai sensi dell'articolo 8 stabiliti dalla presente legge. Il sostegno e il rimborso delle spese salariali di capacità amministrativa consentiranno all'Ufficio di garantire un sostegno sufficiente, qualificato, efficiente ed efficace alle autorità di gestione e all'autorità di audit e, garantendo una cooperazione efficace, contribuirà a un'esecuzione più efficiente nell'ambito dei compiti ad esso affidati. Garantire un'adeguata valutazione delle risorse umane garantirà una prestazione più rapida ed efficiente delle attività connesse al controllo degli appalti pubblici svolte nel quadro di progetti cofinanziati dai fondi SIE.Il progetto sarà attuato attraverso l'attività principale: Il finanziamento delle spese salariali dell'OPP OAC. Gli agenti autorizzati dell'Ufficio sono agenti dell'Ufficio che svolgono attività ammissibili secondo la descrizione dell'attività del funzionario pubblico.